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BANDO ISI INAIL 2025 – ASSE 1.1 e ASSE 2

BANDO IN FAVORE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’asse 1.1 del nuovo bando INAIL è dedicato alla riduzione del rischio chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione, mentre l’asse 2 riguarda la riduzione del rischio di caduta dall’alto, la sostituzione  di macchine, trattori agricoli o forestali obsoleti, lavorazioni in spazi confinati.

Beneficiari

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, Enti del terzo settore per la movimentazione manuale di persone.

Non possono presentare domanda di contributo le imprese che non hanno dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non lavoratori (ad esclusione dei coltivatori diretti e delle imprese individuali)

Sono escluse le aziende che hanno ottenuto il contributo del bando INAIL in uno degli avviso del 2022, 2023, 2024, (ad esclusione di contributi concessi nell’ambito della misura 1.2 per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

Attività agevolate

I progetti devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive e non possono determinare un’ampliamento della sede produttiva.

Lo specifico rischio deve essere previsto dal DVR (documento di valutazione dei rischi). Per le aziende che non dispongono del DVR il fattore di rischio deve essere riscontrabile dalla modulistica relativa alle procedure standardizzate. I documenti devono avere data certa antecedente il 18/12/2025.

Per i progetti che prevedono la sostituzione di macchinari, i beni da sostituire devono essere di proprietà dell’azienda da prima del 31/12/2022.

Il bando è suddiviso di 5 assi, ognuno volto ad eliminare un rischio specifico. In questa scheda prenderemo in esame gli assi 1.1, 2 con esclusione del settore socio sanitario, pesca, agricoltura.

Asse 1.1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici

Agli interventi dell’asse 1.1 può essere affiancato un intervento aggiuntivo, finanziato all’80%, riguardante l’adozione di un sistema UNI EN ISO 45001:2023.

– Riduzione del rischio chimico:

progetti di riduzione o eliminazione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di:
– impianti di aspirazione localizzata
– cappe chimiche di aspirazione
– cabine di verniciatura o di carteggiatura
– armadi di sicurezza collegati a impianti di aspirazione

Sono compresi eventuali punti emissivi in atmosfera e i sistemi di abbattimento delle emissioni.

Sono finanziabili i progetti di:
• riduzione del rischio legato agli agenti cancerogeni e mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione presenti nel luogo di lavoro
• riduzione del rischio legato agli agenti chimici pericolosi solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è “non irrilevante per la salute dei lavoratori”

– Riduzione del rischio rumore:

Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili ad esclusione di quelle semoventi con operatore a bordo. Non sono finanziabili le attrezzature intercambiabili.

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996) e prima del 6 marzo 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010) e possono essere alienate esclusivamente mediante rottamazione.

I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull’esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) superiore a 85 dB(A)

– Riduzione del rischio da vibrazioni meccaniche

Sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:
a) Vibrazioni mano-braccio:
1. martelli demolitori
2. perforatori
3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici
4. seghe e motoseghe
5. decespugliatori, tagliaerba
6. motocoltivatori
7. chiodatrici
8. compattatori vibro-cemento
9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici
10. cubettatrici
11. ribattitrici
12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso
b) Vibrazioni corpo intero:
1. macchine con operatore a bordo

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del D.P.R. 459/1996) e prima del 6 marzo 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 17/2010) e possono essere alienate esclusivamente mediante rottamazione.

– Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione

progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, da realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di macchine:
– sistemi automatici di alimentazione e scarico
– sistemi robotici
– pallettizzatori e depallettizzatori automatici

-manipolatori aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg

– Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone

progetti che migliorano le modalità di movimentazione delle persone mediante l’acquisto dei seguenti dispositivi medici e dei relativi accessori che consentono di spostare più facilmente le persone riducendo le
sollecitazioni meccaniche per il rachide dell’operatore: teli ad alto scorrimento, tavole di scorrimento, assi in materiale rigido, cinture ergonomiche, carrozzine, dischi girevoli, ausili specifici per grandi obesi, attrezzature idonee al sollevamento di persone (sollevatori per persone non collaboranti), sostituzione di letti di degenza.

– Riduzione del rischio emergenza nel settore pesca

(dispositivi lanciasagola, trasmettitori, tute stagne, giubbotti di salvataggio, zattere, scale di recupero, ecc..)

– Riduzione del rischio e della movimentazione manuale nel settore pesca

dispositivi di comunicazione e di salvataggio, piattaforme e dispositivi di movimentazione

Asse 2: Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

Agli interventi dell’asse 2 può essere affiancato un intervento aggiuntivo, finanziato all’80%, riguardante l’adozione di sistemi di protezione/prevenzione basati sull’utilizzo di DPI intelligenti – acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteoclimatici.

– Riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente

progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:
– parapetti permanenti
– ancoraggi fissati permanentemente
– scale verticali permanenti

– Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine e trattori obsoleti

Sono ammissibili a finanziamento i progetti di sostituzione di macchine:

  • immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) – ovvero prima del 21/09/1996
  • trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 2005

Le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa esclusivamente tramite rottamazione.
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.

– Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Sono ammissibili a finanziamento i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di:
– sistemi di monitoraggio per valutare il tenore di ossigeno e la possibile presenza di agenti chimici pericolosi all’interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
– sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione
– dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
– dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti

Gli interventi devono essere realizzati entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

Costi ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.

Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

Non è ammesso l’acquisto di beni usati o in leasing. Non sono ammesse spese per acquisto di veicoli.

Agevolazione

È riconosciuto un contributo a fondo perduto del 65% della spesa ammessa, fino ad un contributo  massimo di 130.000€ (corrispondenti ad una spesa di 200.000 €di investimento).

Il contributo a fondo perduto per gli interventi aggiuntivi ammonta all’80% delle spese.

Il contributo viene erogato secondo la regola del De Minimis.

E’ possibile cumulare più incentivi per lo stesso progetto.

Tempistiche

La data per l’inserimento delle domanda sulla piattaforma informatica non è ancora nota.

Il bando è complesso e articolato, siamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento